Cos'è:
L'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita o del comune di residenza di uno dei genitori riceve la dichiarazione di nascita e provvede a formare l'atto di nascita del minore. La dichiarazione contiene l'indicazione del luogo e dell'ora della nascita, le generalità del nato, la cittadinanza e la residenza dei genitori. Se i genitori sono sposati la dichiarazione può essere resa da uno soltanto dei due. Se i genitori non sono sposati, la dichiarazione deve essere resa congiuntamente e contiene il riconoscimento del figlio. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto: in tutti i casi deve essere resa entro 10 giorni dalla nascita. Se la dichiarazione è stata resa al comune di nascita, l'Ufficiale dello Stato civile invia la copia dell'atto al Comune di residenza dei genitori per la trascrizione.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
presso l'ufficio
Documenti da presentare:
Attestazione di avvenuta nascita ai sensi dell'art. 30 comma 2 D.P.R. n. 396/2000, documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i
Riferimenti legislativi
(Normativa):
D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127